Radiodiagnostica complementare in odontoiatria

Radiodiagnostica complementare in odontoiatria

Il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo ha emesso una dichiarazione sulla radiodiagnostica complementare. Lo ha fatto in una circolare rivolta ai Presidenti provinciali CAO per aiutare a fare chiarezza sul tema, tornato rilevante dopo la sentenza della Cassazione che ha sancito la condanna di un odontoiatra per un uso che è stato giudicato difforme alla legge 101/2020.

Il cuore della questione è la possibilità da parte dei dentisti di detenere apparecchiature radiologiche presso il loro studio. Il possesso e l’utilizzo di strumenti atti ad effettuare valutazioni radiologiche è un tema primario e, come ammette lo stesso Iandolo, di “non trascurabile complessità, in termini di applicabilità agli studi odontoiatrici”.

In questo articolo, scritto insieme al Dottor Andrea Gola che svolge la sua attività come dentista a Pavia, ripercorriamo il pronunciamento della CAO nazionale sulla radiodiagnostica complementare, rivedendone i punti salienti.

 

Radiodiagnostica complementare: il pronunciamento della CAO nazionale

Le attività di radiodiagnostica complementare alla professione odontoiatrica rappresentano un ausilio diretto e funzionale alle prestazioni specialistiche proprie della disciplina odontoiatrica, comprendente gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione del paziente”.

Nelle dichiarazioni Raffaele Iandolo spiega che è ammesso il possesso di apparecchiature radiologiche nella sede dello studio odontoiatrico per svolgere valutazioni grazie alla radiodiagnostica complementare. Tuttavia, questo assunto si applica solo per lo scopo previsto per la specifica attività clinica dell’odontoiatra operante nel suo studio. La circolare entra anche nel merito della questione della complementarietà. Quando è lecito fare un intervento di radiodiagnostica complementare?

Il presidente nazionale CAO sottolinea che le attività diagnostiche complementari coadiuvano il dentista nel perfomare alcune tipologie di interventi. Devono però essere eseguite solo se contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla prestazione specialistica che si deve fare. Nel dettaglio:

  • Contestuali, ossia funzionali alle terapie odontoiatriche e inserite dentro il contesto di un piano terapeutico preciso.
  • Integrate, ossia volte a migliorare la prestazione nel suo complesso.
  • Indilazionabili, ossia non derogabili né differibili nel tempo.

Il presidente Raffaele Iandolo ricorda inoltre che il dentista in nessun caso può effettuare esami radiodiagnostici per conto di altri studi dentistici, professionisti sanitari di carattere pubblico o privato. Gli è infatti concesso di fare attività di questo genere solo per sé e solo nelle giuste situazioni.

 

Radiodiagnostica complementare in odontoiatria: responsabilità

Il regolamento ufficiale sulla radioprotezione prevede tre norme generali: giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose. Questi punti fondamentali si leggono anche nelle linee guida date dalla Commissione internazionale di radioprotezione (ICRP). Sono concetti importanti e ineludibili, che circoscrivono l’utilizzo dei macchinari radiologici solo se il beneficio che generano è dimostrabile e le esposizioni sono limitate al minimo tecnicamente possibile.

Il punto di partenza per elaborare questi principi è stato proprio la conoscenza dei pericoli connessi all’esposizione dei pazienti alle radiazioni ionizzanti. L’odontoiatra può quindi svolgere radiodiagnostica complementare solo quando necessariamente giustificata. Non può eccedere nella dose e deve adottare tutte le misure di protezione necessarie, per sé e per il paziente. Ecco una lista delle misure di protezione da adottare:

  • Tutti i macchinari radiologici in uso devono essere tenuti sempre sotto stretta sorveglianza.
  • Il dentista si deve tenere alla distanza maggiore possibile dalla testa del paziente quando il macchinario è in funzione.
  • L’apparecchio deve avere un segnalatore acustico e luminoso per avvisare quando è in funzione.
  • Se l’esame radiologico è fatto alla testa, il paziente deve essere protetto con un collare piombato.

Queste sono le principali misure di protezione da adottare, ma chi è il responsabile che deve assicurarsi che vengano messe in atto? Nel documento della CAO, Iandolo ricorda anche i ruoli e le attività di controllo ribadendo che “nel caso di attività odontoiatrica, il Responsabile dell’Impianto Radiologico (RIR) può essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato quale medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l’indagine clinica.

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